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COME FARE PER

Il voto degli italiani residenti all'estero

Come Fare:
Gli iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), che non abbiano perso il diritto elettorale, sono iscritti nelle Liste Elettorali tenute dai Comuni italiani ed hanno diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia, secondo le diverse modalità previste in ragione del tipo di consultazione o della nazione di residenza.

 

Elezioni amministrative e  regionali

Per le consultazioni amministrative (elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale e l’elezione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale) nonché per l’elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale e per le consultazioni referendarie locali, gli elettori residenti all’estero ricevono dal comune di iscrizione AIRE una cartolina-avviso, che, oltre ad informarli della data della consultazione, consente di rientrare in Italia usufruendo delle agevolazioni di viaggio riconosciute di volta in volta.

Qualora non ne siano già in possesso una volta rientrati in Italia dovranno ritirare la Tessera Elettorale nel comune di iscrizione.

 

Rinnovo del Parlamento Europeo

I connazionali residenti in un altro paese dell’U.E., possono esercitare il diritto di voto per i rappresentanti spettanti al Paese che li ospita, facendone domanda all’autorità competente entro il termine previsto (non oltre il 90 giorno antecedente alla consultazione – salvo modifiche). In caso di accoglimento della richiesta, questi connazionali NON potranno più votare in Italia (è fatto divieto di duplicazione del voto).

 

In alternativa, i connazionali residenti negli altri paesi dell’Unione Europea, che non hanno scelto di votare per l’elezione dei candidati dello stato che li ospita, ricevono dal Ministero dell’Interno un apposito certificato elettorale per votare nei seggi istituiti nel paese di residenza.

Questi elettori tuttavia, tornando in Italia, potranno ancora votare presso il loro seggio (e quindi per i membri del parlamento europeo spettanti all’Italia), previa comunicazione al Sindaco del comune di residenza AIRE (presentandosi al servizio elettorale), da effettuarsi entro il giorno precedente la consultazione, esibendo il certificato elettorale integro, ovvero contenente ancora il tagliando di controllo, a dimostrazione della mancata espressione del voto all’estero. I Sindaci (sempre attraverso il servizio elettorale) danno atto di tale evenienza in calce al certificato stesso e ne informano immediatamente il Consolato di appartenenza (tramite fax) e il Presidente della sezione. Il certificato (completato con l’annotazione suddetta) costituisce titolo di ammissione al voto nel seggio di iscrizione.

 

Gli elettori italiani residenti in paesi extra-ue ricevono invece una cartolina-avviso che, oltre ad informarli della data della consultazione, consente di rientrare in Italia usufruendo delle agevolazioni di viaggio riconosciute di volta in volta.

Qualora non ne siano già in possesso una volta rientrati in Italia dovranno ritirare la Tessera Elettorale nel comune di iscrizione.

  

Elezioni politiche e referendum

Per il rinnovo del Parlamento italiano e per le consultazioni referendarie è possibile il voto per corrispondenza per gli elettori residenti all’estero, in stati ove siano state stipulate apposote intese. Agli elettori residenti in stati detti “senza intesa” sarà inviata una cartolina-avviso per l’esercizio del voto in Italia.

Votano inoltre in Italia gli elettori che, pur essendo residenti in un paese ove è previsto il voto per corrispondenza, hanno esercitato opzione di voto in patria, dandone comunicazione scritta alla autorità diplomatica o consolare competente per residenza, entro il 31 Dicembre dell’anno precedente a quello di scadenza naturale della legislatura. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di Referendum Popolari l’opzione deve essere esercitata entro il decimo giorno successivo all’indizione della consultazione elettorale/referendaria.

I nomi degli elettori opzionanti sono comunicati ai comuni di iscrizione in tempo utile a consentire il loro inserimento nel corpo elettorale votante.

  

I connazionali temporaneamente all’estero

In caso di elezioni politiche, europee o di referendum, i connazionali temporaneamente all’estero per missioni internazionali, servizio o, studio e, ove previsto i loro familiari e conviventi, possono richiedere di votare all’estero, presentando domanda al consolato italiano competente direttamente o attraverso il comando/amministrazione di appartenenza, entro il termine perentorio previsto (la modulistica e le informazioni specifiche saranno rese disponibili in occasione delle varie consultazioni, sul sito del Ministero degli Esteri e sui siti delle rappresentanze consolari italiane all’estero).

 

Chi può presentare domanda

gli appartenenti alle Forze armate e di Polizia, temporaneamente all’estero perché impegnati in missioni internazionali;

i dipendenti di amministrazioni dello Stato di regioni o province autonome, temporaneamente all’estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all’estero, secondo quanto attestato dall’amministrazione di provenienza, sia superiore a 3 mesi, nonché i loro familiari o conviventi.

i professori e ricercatori universitari di cui al Dpr. 11 Luglio 1989 n. 382, titolari di incarichi e contratti ai sensi dell’art. 1, comma 12 e 14 della legge 4 Novembre 2005 n. 230 e di cui alla legge 30 Dicembre 2010 n. 240, e rispettivi familiari conviventi, che si trovano in servizio presso Istituti Universitari e di Ricerca all’estero, per una durata di almeno 6 mesi e che alla data del DPR. di convocazione dei comizi si trovano all’estero da almeno 6 mesi.

Gli elettori indicati ai punti 1 e 2  ed i loro familiari presentato dichiarazione nelle forme previste al comando o amministrazione di competenza entro e non oltre il 35esimo giorno antecedente la data della votazione in Italia. Il comando/amministrazione sono tenuti alla trasmissione al Consolato entro il 30esimo giorno antecedente la votazione in Italia.

Gli elettori indicati al punto 3  nello stesso termine presentano dichiarazione nelle forme previste al Consolato di appartenenza.

 

Il Consolato trasmette a ciascun comune l’elenco, richiedendo per ogni elettore l’attestazione in ordine alla mancanza di cause ostative al voto. Quindi tali elettori sono depennati dalle Liste Elettorali del loro seggio in Italia.

 

Altre informazioni utili

Una volta che il Consolato interessato abbia ottenuto il nulla-osta dal comune di residenza, gli elettori suddetti voteranno per corrispondenza (per la circoscrizione in cui è compresa Roma           (Lazio 1) ad eccezione dei militari inseriti in reparti organici in missioni internazionali all’estero, che voteranno per la circoscrizione elettorale italiana nella quale si trova la sede del reparto di appartenenza). N.B. da verificare per ogni elezione, in quanto soggetto a modifica.

La domanda di ammissione al voto all’estero per corrispondenza può essere revocata, con espressa dichiarazione  datata e sottoscritta dall’interessato, che deve pervenire al Consolato interessato entro il termine previsto (il 23esimo giorno antecedente il voto in Italia). In mancanza di revoca espressa entro il termine stabilito questi elettori NON potranno esercitare il loro diritto di voto sul territorio nazionale.

Oltre tale termine, gli elettori indicati al  Punto 1  possono ugualmente esercitare il diritto di voto in Italia presentando attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impegno dalla quale risulti che per causa di forza maggiore non hanno il diritto di voto per corrispondenza.

 

Per conoscere le disposizioni specifiche ed aggiornate in ordine a opportunità, scadenze, modelli, eventuale espressione del voto di preferenza ecc.  è consigliabile consultare il sito del Ministero degli Esteri od i siti delle varie autorità consolari con buon anticipo rispetto alla data fissata per la consultazione d’interesse.

 

Voto per corrispondenza

Per consentire alle comunità italiane nel mondo di essere rappresentate in Parlamento, è stata istituita una apposita Circoscrizione Estero per l’elezione di 6 senatori e 12 deputati. Si presentano quindi liste di candidati in ciascuna delle 4 ripartizioni della Circoscrizione Estero :

a)      Europa, compresi territori asiatici della Federazione Russia e Turchia

b)      America meridionale

c)      America settentrionale e centrale

d)      Africa, Asia, Oceania e Antartide.

In ogni ripartizione è eletto un deputato ed un senatore, i seggi rimanenti sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero di italiani residenti.

L’elettorato passivo e attivo è direttamente legato alla residenza ed il connazionale potrà candidarsi soltanto per la ripartizione in cui risiede ed è elettore. Le norme introducono una presunzione di voto per la Circoscrizione Estero per tutti gli elettori residenti nei paesi ove questo sia previsto e considera una deroga il loro voto in Italia.

L’opzione di voto in Italia dovrà pertanto essere esercitata nell’imminenza della consultazione e nei termini perentori previsti.

Ove previsto il voto per corrispondenza dall’estero, gli elettori AIRE che  NON  abbiano esercitato opzione per votare in Italia cancellati dalle Liste Elettorali del seggio di appartenenza (onde evitare la possibilità di duplicazione del voto).

 

Come e quando si vota

L’elettore che vota per corrispondenza dall’estero riceve il plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali (e relativa busta) la matita copiativa, una busta pre-affrancata di risposta, le istruzioni e l’indicazione delle liste dei candidati (o dei quesiti referendari).

In caso di elezioni politiche, una volta tracciato un segno sul contrassegno della lista prescelta, ciascun elettore può inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni ove sono assegnati due o più deputati o senatori ed un voto nelle altre, quindi inserisce le schede nella relativa busta, la chiude ed insieme al tagliando del certificato elettorale la include nella busta pre-affrancata che spedisce. Le schede devono pervenire entro il termine stabilito, altrimenti non potranno essere scrutinate e saranno incenerite.

 

E’ compito degli Uffici Consolari inviare (per via aerea, con valigia diplomatica accompagnata) all’Ufficio Centrale per la Circoscrizione Estero (presso la Corte d’Appello) le buste pervenute non oltre le 16,00 (ora locale) del giovedì antecedente la data della consultazione in Italia. Lo scrutinio avviene contemporaneamente a quello dei voti espressi sul territorio nazionale (dalle ore 15,00 del Lunedì corrispondente al 2° giorno di votazione).

 

Dove non è ancora possibile votare per corrispondenza

Al momento NON è possibile il voto dall’estero per corrispondenza nei seguenti stati :

Bangladesh, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Comore, Congo, Costa d’Avorio, Cuba, Domenica, Figi, Gabon, Giamaica, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Indonesia, Iraq, Isole Marshall, Isole Solomone, Kiribati, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malati, Myanmar, Nauru, Nepal, Niger, Papua Nuova Guinea, Repubblica Centrafricana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sierra Leone, Somalia, Stati Federati di Micronesia, Suriname, Tagikistan, Taiwan, Tanzania, Timor Orientale, Togo, Trinidad e Tobago,Turkmenistan, Tuvalu, Uzbekistan, Vanuatu, Yemen, Zimbabwue.

 

Agevolazioni di viaggio

Agli elettori residenti all’estero che optano per l’esercizio del voto in Italia (Parlamento Europeo/politiche/referendum) non viene corrisposto alcun rimborso delle spese di viaggio (L.459/2001, art.20).

Essi usufruiscono però delle riduzioni tariffarie applicate nel territorio nazionale degli enti interessati (Trenitalia, Compagnie di navigazione, Società autostrade, ecc.).

Gli elettori che si trovano nell’impossibilità di votare nello stato di residenza, e che quindi devono esercitare il proprio diritto di voto esclusivamente in Italia, possono usufruire di un rimborso pari al 75% del costo del biglietto di viaggio (riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo).

Si tratta degli elettori residenti in Paesi in cui :

-          non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane;

-          non è stato possibile concludere intese con Governi esterni in forma semplificata per garantire il pieno esercizio del diritto di voto;

-          la cui situazione politica o sociale comprometta lo svolgimento di tale diritto;

Per ottenere il rimborso l’elettore deve presentare apposita richiesta all’Ufficio consolare della circoscrizione in cui risiede (L.459/2001, art. 20, comma 2; DPR 104/2003, art. 22)