Cosa è
E’ l’elenco delle persone idonee all’ufficio di Giudice Popolare presso la Corte d’Assise di primo e di secondo grado, costituito dai nominativi dei cittadini che presentano apposita domanda e che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
L’iscrizione all’albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di Giudici Popolari presso la Corte d’Assise di primo e secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse
Requisiti di iscrizione
Occorre essere:
- cittadini italiani;
- di buona condotta morale;
- godere dei diritti civili e politici;
- avere un’età compresa tra trenta e sessantacinque anni ;
- essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado per l’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise (primo grado);
- essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado per l’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise di Appello (secondo grado).
Sono esclusi dall'ufficio di Giudice Popolare:
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Modalità di gestione degli Albi
Gli albi dei Giudici Popolari vengono aggiornati ogni due anni (negli anni dispari 2007 -2009 – 2011 …).
Entro il 30 aprile dell’anno previsto per l’aggiornamento è affisso un apposito manifesto/avviso, che invita a provvedere all’iscrizione entro il 31 luglio.
Presso il Comune è istituita apposita Commissione, composta dal Sindaco e da due Consiglieri Comunali, che entro il 30 di agosto compila due elenchi distinti, uno per la Corte d’Assise e uno per la Corte d’Assise d’Appello, dei cittadini aventi i requisiti di legge e non compresi negli Albi stessi.
La Commissione può anche procedere all’iscrizione d’ufficio di cittadini in possesso dei requisiti richiesti. A coloro che sono proposti d’ufficio viene inviata un’apposita cartolina che deve essere restituita con le notizie in essa richieste.
Eventuali reclami devono essere presentati in data antecedente al 9 dicembre, giorno in cui viene data comunicazione al Presidente del Tribunale per le determinazioni del caso, dell’avvenuta pubblicazione e dei reclami presentati.
La commissione osserva identica procedura per la formazione degli elenchi delle persone da proporre per la cancellazione.
L’iscrizione mantiene la sua validità fino al momento in cui non si verifichi una sopravvenuta causa di impedimento all’iscrizione (ad esempio: perdita dei requisiti stabiliti dalla legge, ecc). Anche l’emigrazione in altro comune comporta la cancellazione automatica dall’Albo, ma non la reiscrizione in quello del nuovo comune di residenza.
Riferimenti legislativi
- Legge 10 aprile 1951, n. 287