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Come Fare Per

L'iscrizione dei cittadini dell'Unione Europea nelle liste elettorali aggiunte per il rinnovo del Parlamento Europeo

Come Fare:
Cosa è

I cittadini appartenenti agli altri paesi dell'Unione Europea residenti in Italia, possono votare per il Parlamento Europeo nel loro comune di residenza, secondo quanto disposto dal D.L. 24/06/1994,  n. 408 e s.m.i., in attuazione della direttiva comunitaria 93/109/CE.

 

Come fare

L'esercizio del diritto di voto in Italia è subordinato all'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte per l'elezione del Parlamento Europeo, previa presentazione di domanda entro il novantesimo giorno antecedente la data fissata per la consultazione elettorale.

Ovviamente è fatto divieto di duplicazione del voto, e pertanto - una volta iscritti nelle liste aggiunte del paese ospite - gli elettori NON potranno più esercitare il diritto di voto in patria. 

Non sono consentite ammissioni al voto per la presentazione di domande oltre il termine stabilito. 

 

Requisiti di iscrizione

Possono presentare domanda i cittadini maggiorenni, in possesso di diritti politici (ovvero che non abbiano riportato condanne penali che implichino la perdita del diritto elettorale) residenti nel Comune di Bernate Ticino ed appartenenti a uno dei seguenti Stati:

AUSTRIA - BELGIO - BULGARIA - CIPRO - DANIMARCA - ESTONIA - FINLANDIA - FRANCIA - GERMANIA - GRECIA - IRLANDA - LETTONIA - LITUANIA - LUSSEMBURGO - MALTA - PAESI BASSI - POLONIA - PORTOGALLO - REGNO UNITO - REPUBBLICA CECA - ROMANIA - SLOVACCHIA - SLOVENIA - SPAGNA - SVEZIA – UNGHERIA.

 

Domanda di iscrizione alle liste aggiunte

Oltre al nome e cognome, luogo e data di nascita, dovranno essere espressamente dichiarati nella forma prevista per la presentazione di istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazioni              art. 38 del  DPR  445/2000:

·         la cittadinanza;

·         la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto e la richiesta di iscrizione nelle liste aggiunte per il Parlamento Europeo;

·         l'attuale residenza nel comune, nonché l'indirizzo nello stato di origine e la località/circoscrizione nello stato membro nelle cui liste l'elettore era iscritto in occasione delle ultime elezioni europee; 

·         il possesso della capacità elettorale nello stato di origine;

·        di NON avere a carico alcun provvedimento giudiziario, penale e civile che comporti per lo stato comunitario di appartenenza la perdita del diritto elettorale.

 

Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità.

 

L’iscrizione alla lista aggiunta

L’ufficio elettorale provvederà all’istruttoria necessaria per verificare l’assenza di cause ostative all’esercizio del diritto di voto, acquisendo le necessarie certificazioni presso il Casellario Giudiziale e la  Questura.

L'avvenuta o la mancata iscrizione nelle Liste Aggiunte verrà comunicata agli interessati.      

Contro la mancata iscrizione è ammesso ricorso.

L'accoglimento della domanda è inoltre comunicato al Ministero dell'Interno che attraverso il Ministero degli Esteri la rende nota all'autorità competente dello stato estero di appartenenza per la cancellazione dalle liste elettorali di quello stato.

 

Il voto

Gli elettori iscritti nelle liste aggiunte votano nel seggio nella cui sezione territoriale risiedono.

E' previsto il rilascio della tessera elettorale valida per la sola elezione del Parlamento Europeo sulla quale è indicato il numero identificativo e l'indirizzo della sezione elettorale ove esercitare il diritto di voto.

Per l'esercizio del voto è necessaria l'esibizione di un documento di riconoscimento.

 

 

Presentazione di candidatura

L'iscrizione nelle Liste Elettorali Aggiunte consente al cittadino comunitario di presentarsi come candidato, all'atto della presentazione della candidatura, oltre alla documentazione richiesta ai cittadini italiani dovrà essere dichiarato:

·         la cittadinanza e la residenza; 

·         il comune/circoscrizione dello stato di origine nelle cui liste è eventualmente iscritto;

·        di NON essere candidato e che NON presenterà la sua candidatura per la stessa elezione del Parlamento Europeo in un altro stato dell'Unione, allegando una certificazione dell'autorità competente dello stato di origine dalla quale risulti che l'interessato gode del diritto all'elettorato passivo o che non risulti decaduto da tale diritto.

La corte d’Appello comunicherà alla competenti autorità dello stato di appartenenza i nominativi di coloro che hanno presentato la propria candidatura in Italia.

 

Normativa diriferimento

- D.L. 24.06.1994, n. 408;

- Direttiva comunitaria 93/109/CE. 


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File pdfDomanda di iscrizione liste aggiunte per elezione Parlamento Europeo (10,25 KB)