Ad eccezione dell’elezione del Senato della Repubblica, è elettore il cittadino italiano che ha compiuto il 18esimo anno di età e che non è incorso nelle seguenti cause ostative, previste dall'art. 2 del D.P.R. n. 223/1967:
1 essere condannato a pena che comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici o l’interdizione temporanea per il tempo previsto;
2 essere sottoposto, in forza di provvedimenti definitivi e limitatamente al periodo da questi previsto, a misure di sicurezza detentiva, libertà vigilata, divieto di soggiorno o a particolari misure di prevenzione.
Il possesso dei requisiti è documentato attraverso l’acquisizione (e la conservazione nel fascicolo personale dell’elettore) del certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario.
Il diritto elettorale viene esercitato attraverso l’iscrizione nelle liste elettorali nel comune di residenza anagrafica.
Perdita del diritto elettorale
La perdita del diritto elettorale consegue al passaggio in giudicato della sentenza penale, decorre quindi dal giorno (compreso) in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Dal compiuto deve essere escluso il periodo in cui il condannato sconta la pena detentiva o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva: gli effetti della pena accessoria sono quindi spostati nel tempo e cominciano a decorrere dal giorno in cui è cessata l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
Aggiornamento delle liste
Il corpo elettorale necessita di aggiornamenti che vengono eseguiti in periodi prestabiliti attraverso procedure complesse chiamate revisioni.
Con le due revisioni semestrali nei periodi aprile-giugno e ottobre-dicembre di ogni anno, vengono iscritti nelle liste elettorali coloro che compiranno la maggiore età nel semestre successivo ed eliminati dalle liste per coloro che sono stati cancellati dall’anagrafe o dall’Aire (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) rispettivamente per irreperibilità accertata e irreperibilità presunta.
Con le due revisioni dinamiche nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno, vengono invece apportate variazioni che non comportano valutazioni di sussistenza della capacità elettorale, riguardando piuttosto la conseguenza sul diritto elettorale di specifici fatti/evenienze. Rientrano in questa categoria le cancellazioni per morte, perdita della cittadinanza, perdita del diritto, trasferimento in altro comune, rettifica delle generalità, le iscrizioni per acquisto della cittadinanza, riacquisto della capacità elettorale, immigrazione da altro comune, rettifica di generalità e le variazioni della sezione elettorale per cambio di abitazione all’interno del comune.
In caso di elezioni è inoltre prevista una revisione dinamica straordinaria da eseguirsi - sempre in due distinte tornate (prima le cancellazioni poi le iscrizioni) - dal 45° giorno antecedente le consultazioni.
Coloro che sono interessati da trasferimenti anagrafici definiti successivamente alla revisione dinamica straordinaria, manterranno quindi l’iscrizione nelle liste elettorali del comune di provenienza fino alla prima revisione utile. Questi elettori quindi dovranno esercitare il loro diritto di voto nel comune di precedente residenza.
Come fare
L’iscrizione/cancellazione o variazione avviene d’ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche, comprovate dalla conferma di cancellazione nelle liste elettorali del comune di provenienza o di comunicazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria.
Ai nuovi iscritti nelle liste elettorali vengono comunicati da parte dell’Ufficio le modalità e i tempi per il ritiro della tessera elettorale, previa restituzione – ove ricorra il caso – della tessera rilasciata dal Comune di precedente residenza.
In caso di variazione della sezione elettorale (per cambio di indirizzo dell’elettore o modifica dell’ubicazione del seggio disposta dal comune) viene inviato un tagliando autoadesivo di aggiornamento da apporre sulla tessera elettorale.
L’eventuale perdita del diritto elettorale è notificata all’interessato e prevede il ritiro della tessera elettorale.
Pubblicità e ricorsi
Revisioni semestrali: entro l’11 di aprile e l’11 di ottobre di ogni anno, il Sindaco – tramite manifesto – comunica la formazione degli elenchi (dei quali può essere richiesta la visione) dei nuovi iscritti che compiranno 18 anni nel semestre successivo e dei cancellati per irreperibilità, ed invita chiunque ne abbia l’interesse, a presentare ricorso scritto in carta semplice, rispettivamente entro il 20 aprile ed il 20 ottobre. Il ricorrente che impugna una iscrizione deve dimostrare di aver notificato il ricorso alla parte interessata entro i 5 giorni successivi alla presentazione dello stesso.
Revisioni dinamiche: in ordine agli iscritti e cancellati per emigrazione, morte, perdita/acquisto della capacità elettorale ecc. chiunque ne abbia l’interesse, può presentare ricorso scritto in carta semplice, entro 10 giorni dalla data di notifica della decisione adottata o, della data di deposito della decisione: data della quale il Sindaco dà notizia tramite manifesto da affiggersi rispettivamente nei periodi compresi tra il 1° ed il 5 febbraio ed il 1° ed il 5 agosto di ogni anno.
Notizie utili
Neo-elettori
Fatta eccezione per il Senato, possono esercitare il diritto di voto coloro che hanno compiuto il 18esimo anno di età al primo giorno di voto della consultazione elettorale. Il corpo elettorale del turno di voto di ballottaggio per le elezioni comunali o provinciali è lo stesso del primo turno, sono quindi esclusi coloro che hanno compiuto la maggiore età nel periodo intercorrente tra i due turni di voto.
Possono esercitare il diritto di voto per il rinnovo del Senato della Repubblica coloro che hanno compiuto il 25esimo anno di età il primo giorno di voto della consultazione.
Liste Aggiunte relative alle province autonome di Trento e Bolzano ed alla Regione Valle d’Aosta
Poiché in queste Regioni, il diritto di voto per le elezioni Amministrative è riservato a coloro che hanno maturato un periodo minimo di residenza, nel tempo intercorrente tali elettori restano iscritti nelle apposite liste aggiunte del comune di provenienza, allo scopo di poter eventualmente partecipare alle elezioni per il rinnovo dei consigli Comunali, Provinciali e Regionali nel cui territorio è compreso il comune medesimo. In questo caso viene rilasciata una tessera elettorale valida per quelle sole elezioni.
Conservazione della tessera elettorale
La tessera elettorale è valida per 18 consultazioni e deve pertanto essere diligentemente conservata.
Per l’esercizio del diritto di voto è inoltre necessaria l’esibizione di un documento di riconoscimento.