Che cos’è?
E’ un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (18 in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
L’assegno di maternità è concesso dal Comune ed erogato dall’INPS con riferimento all’art. 66 della legge 448 del 23/12/1998 e s.m.i.
Requisiti
Le madri al momento della richiesta, devono essere in possesso dei seguenti requisiti :
- residenza nel Comune di Bernate Ticino;
- cittadinanza italiana o comunitaria;
- cittadinanza extracomunitaria in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (in fase di richiesta del permesso, la domanda rimane sospesa fino alla presentazione del titolo di soggiorno);
- stato di casalinga o disoccupata;
- il non possesso di forme di tutela economica della maternità erogate dall’INPS o dal datore di lavoro, ovvero aver percepito prestazioni inferiori al valore dell’assegno;
- indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo familiare di appartenenza non superiore ad una certa soglia (ad esempio, per l’anno 2014, a € 35.256,84 con riferimento a nuclei familiari di 3 componenti; per i nuclei di diversa composizione il requisito economico è riparametrato sulla base di una scala di equivalenza stabilita dal DPCM 452 del 21/12/2000). La soglia ISE viene rivalutata annualmente.
Le cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche non necessitano del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo poiché equiparate alle cittadine italiane.
Documenti da presentare:
- domanda da redigere su apposito modulo;
- fotocopia della carta di soggiorno della dichiarante o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero carta di soggiorno;
- fotocopia della carta di soggiorno del bambino. In mancanza la domanda per l’assegno di maternità resterà sospesa sino a presentazione del titolo di soggiorno;
- attestazione ISEE in corso di validità (in alternativa è possibile dichiarare che l’Amministrazione Comunale è già in possesso della stessa, indicando data di presentazione e procedimenti per il quale è stata presentata, relativo valore, protocollo INPS e data dell’attestazione).
Modalità di presentazione:
L’interessato può presentare la domanda con una delle seguenti modalità :
- consegnandola direttamente all’Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura dello sportello;
- per posta indirizzandola al Comune – Area Servizi alla Persona - Piazza della Pace – 20010 Bernate Ticino;
In caso di invio per posta è necessario allegare la fotocopia del documento di identità della dichiarante.
La domanda va presentata perentoriamente entro 6 mesi dalla data del parto, dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
Modalità di erogazione:
L’erogazione dell’assegno viene effettuato in un’unica rata dall’INPS entro 60 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal Comune.
Come previsto dal decreto 201/2001, l’Inps non può effettuare pagamenti in contanti per importi superiori a euro 1.000,00.= e pertanto le uniche modalità di liquidazione sono il c/c bancario o postale a nome del richiedente.
L’assegno di maternità concesso dal Comune non è cumulabile con quello concesso dall’INPS ai sensi dell’art. 49, comma 8, della legge 488/99. Quest’ultimo tipo di assegno è riservato alle donne che vantano il versamento all’INPS di contributi per maternità, per avere svolto almeno 3 mesi di attività lavorativa in un periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi prima del parto o dell’ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna affidataria preadottiva o adottante senza affidamento.
Valore dell'assegno:
Il valore mensile dell'assegno viene rideterminato annualmente (a titolo indicativo, per l’anno 2014 l’assegno era pari ad € 338,21 mensili per 5 mensilità).
L’assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.
Qualora varia il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare che dà diritto all’assegno, ossia viene meno la presenza del neonato nella scheda anagrafica della richiedente, la concessione del beneficio sarà limitata al solo periodo di presenza del bambino.
Casi particolari:
L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre:
-se la madre abbandona il figlio o in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e, comunque, non sia in affidamento presso terzi;
-in caso di decesso della madre del neonato (vedi articolo 11 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/12/2000 n. 452).
Occorre che il padre, al momento della nascita del figlio, sia:
-residente nel Comune di Bernate Ticino;
-cittadino italiano;
-cittadino di un Paese comunitario o extracomunitario in possesso di Carta di Soggiorno al momento della domanda. Sulla carta di soggiorno del padre devono essere riportati anche i dati del bambino